Quali sono i danni che possono essere risarciti in seguito a un incidente stradale che provoca la morte di uno dei soggetti coinvolti? Occorre tenere conto, in primo luogo, del danno tanatologico, che corrisponde al danno che deriva dalla morte in sé, anche se la sua risarcibilità viene esclusa dalla maggior parte della giurisprudenza. Non è così, invece, per i danni morali, che corrispondono ai danni da perdita parentale: in pratica sono quelli cagionati dal dolore e dallo sconvolgimento che patiscono i familiari della vittima dopo la sua morte.
I danni patrimoniali
Sulla base di quanto indicato dagli articoli 1223 e 2056 del Codice Civile, i danni patrimoniali comprendono il lucro cessante e il danno emergente: essi devono essere risarciti ai parenti della vittima nel caso in cui la sua morte, causata da un fatto illecito, abbia determinato delle perdite di carattere economico, tenendo conto non solo di quelle di cui i congiunti già usufruivano, ma anche di quelle di cui essi avrebbero potuto godere in futuro. Non rientra nel danno patrimoniale, e neppure nel danno morale, il cosiddetto danno iure hereditatis, che corrisponde al danno da morte non patrimoniale. Esso viene riconosciuto unicamente agli eredi del soggetto deceduto, ma affinché tale risarcimento possa essere erogato è necessario che tra il fatto illecito che ha causato il decesso e il decesso stesso sia passato un periodo di tempo consistente.
Cos'è il danno morale?
Il danno morale subìto dai parenti della persona che muore a causa di un incidente stradale è quello che deriva dal turbamento sofferto per l'evento. Le tabelle orientative fornite dal Tribunale di Milano e da quello di Roma permettono di procedere alla valutazione del danno morale, che - come indicato dall'articolo 2059 del Codice Civile - fa parte dei danni non patrimoniali. L'entità delle lesioni che la vittima ha subìto determinano un incremento della sofferenza dei parenti, ed è per questo motivo che il danno morale è strettamente connesso con il danno biologico.
Chi ha diritto a ottenere il risarcimento?
Per i parenti che hanno diritto al risarcimento in seguito a un incidente stradale mortale non è necessaria la convivenza: possono essere risarciti, quindi, il coniuge, le sorelle, i fratelli, i nonni, i figli e le figlie della vittima, a prescindere dal fatto che vivessero con lei o meno. Per quel che riguarda i cugini, gli zii e tutti gli altri parenti, la giurisprudenza in molteplici occasioni ha ammesso che essi sono legittimati ad agire per ottenere un risarcimento. Anche per il figlio nascituro viene riconosciuta la risarcibilità del danno morale.
Il risarcimento per danno emergente
Il danno emergente che la vittima di un sinistro subisce è una parte del danno economico che spetta a prescindere dalla condizione di erede: iure proprio, come si suol dire. In sostanza, esso corrisponde all'insieme dei costi che devono essere affrontati per le conseguenze economiche del sinistro, che ha provocato un impoverimento del patrimonio della vittima. Per avere un'idea più chiara in merito, è sufficiente pensare alle spese mediche che si rendono necessarie dopo l'incidente, ma anche ai costi del funerale o a quelli per la riparazione del veicolo sinistrato. Tutte le voci di spesa devono essere documentate in giudizio in maniera rigorosa: in caso contrario il risarcimento di queste spese può essere negato.
A chi rivolgersi per ottenere il risarcimento
Proprio per questo motivo, e per evitare di rimanere incastrati nelle maglie di una giustizia spesso lenta o complicata, è consigliabile fare riferimento a una realtà come Assisto.pro, costituita da professionisti del settore che si occupano del calcolo risarcimento danni e di tutte le altre procedure che si possono rendere necessarie in un percorso legale di questo tipo. Grazie a tale realtà si ha la certezza di ottenere un risarcimento equo, anche per i familiari delle vittime, che magari a volte hanno il pudore di non voler trasformare la sofferenza in denaro. Questo, invece, è un diritto che merita di essere tutelato e fatto rispettare in ogni sede.