I.C.I. (2000)
- aliquota principale 6,00 per mille;
- aliquota ridotta 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le sue pertinenze (quali: box, cantina, ecc.) ed a tutte quelle abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Si applica l'aliquota ridotta anche alle abitazioni utilizzate e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta attestando il requisito mediante dichiarazione sostitutiva e copia dei contratti di utenza domestica.
- aliquota del 9,00 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni;
- misura della detrazione elevata a Lire. 500.000 nei seguenti casi di abitazione principale occupata da:
- a) nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;
- b) nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità;
- c) nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla minima INPS erogata a lavoratori dipendenti;
- d) vedova, vedovo, con figli a carico, che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilità;
- e) coniuge affidatario, divorziato o separato legalmente, che sia titolare esclusivamente di assegno di mantenimento ai sensi degli artt. 155 e/o 156 del Codice Civile, o comunque da un solo genitore affidatario non coniugato che si trovi nella medesima situazione di titolare unicamente di assegno di mantenimento;
- f) nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti;
- g) nucleo familiare, composto da almeno cinque persone, in possesso di un unico reddito da lavoro o pensione purchè tale reddito o pensione non superi Lire. 70.000.000.
Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei diritti di tal natura su altro immobile, sia che trattasi di terreno, sia di fabbricato, anche in quota parte.
- Lire. 200.000 importo detrazione prevista per l'abitazione principale e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari. L'ammontare della detrazione di Lire 200.000 va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione per la quale è stata fissata.
N.B. Si ricorda che, agli effetti I.C.I., il valore degli immobili rimane invariato rispetto a quello del 2000 (incremento del 5% sulle rendite catastali, incremento del 25% dei redditi dominicali catastali).
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